La legge di Bilancio 2021 (L. 78/2020) prevede la possibilità di usufruire del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo anche per le IMPRESE AGRICOLE INDIVIDUALI e le SOCIETA’ SEMPLICI ovvero soggetti titolari di reddito fondiario che rientrano nel CAPO II (TUIR).
La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) individuava i soggetti beneficiari indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del «reddito di impresa». In questo modo la norma restringeva letteralmente la agevolazione ai soggetti rientranti nel capo VI del Tuir ed era preclusa per i soggetti titolari di redditi fondiari che rientravano nel capo II. Quindi le imprese agricole individuali e le società semplici rientrando nei redditi fondiari non potevano ambire al credito di imposta.
Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 il dato normativo resta sostanzialmente uguale ma non si fa più riferimento al reddito «d’impresa» ma «dell’impresa», quindi non rilevando il regime fiscale di determinazione del reddito, si può ritenere che dal 2021 il credito di imposta per ricerca e sviluppo competa anche a tutte le imprese che operano nel settore agricolo.