Credito d’imposta beni immateriali 4.0: confermato l’aumento dal 20% al 50% del tax credit spettante per gli investimenti in software con le caratteristiche Industria 4.0

Confermata la maggiorazione per il credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 per il 2022

Non viene modificata la maggiorazione del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022, questo si evince all’interno del disegno di legge di conversione del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. ”Decreto Aiuti”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.114 del 17/05/2022.

Il testo dell’articolo 21 del Decreto Aiuti approvato l’11 luglio dalla Camera e che attende il via libera definitivo del Senato conferma l’aumento dal 20% al 50% del tax credit spettante per gli investimenti in software con le caratteristiche Industria 4.0.

In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, l’aliquota sale dal 20% al 50%.

La Legge di Bilancio 2022 disciplina il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”, stabilendo che:

  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro (per quanto concerna la soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga, questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 14/2022);
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232) si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2023, se ne riduce progressivamente l’entità secondo il seguente schema:
  • 50%nel 2022 (in luogo del 20%, come sopra accennato, modifica stabilita dall’art. 21 del Decreto Aiuti che ha incrementato la misura del bonus, che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
    • 20%nel 2023 (il disegno di legge di Bilancio 2022 conferma la percentuale agevolativa del 20% anche per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023)
    • 15%nel 2024
    • 10%nel 2025.

Per effetto del decreto Aiuti, quindi, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022, le imprese possono fruire di un credito di imposta rafforzato.

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Beni 4.0, il credito di imposta non fruito si riporta agli anni successivi

Di seguito un quesito posto all’agenzia delle Entrate sulla possibilità di fruire del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 inutilizzato negli anni successivi.

Quesito

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dalle leggi 160/2019, di Bilancio per il 2020, e 178/2020, di Bilancio per il 2021, è fruibile, salvo casi specifici, in più quote annuali. Nel caso in cui un contribuente, in un’annualità, non utilizzi in compensazione una quota del credito per sua scelta (e non per un’impossibilità oggettiva perché, per esempio, incapiente dal punto di vista fiscale), può comunque riportare e compensare la quota annuale negli esercizi successivi?

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare 9/E/2021 l’agenzia delle Entrate, al paragrafo 5.2, ha precisato che la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione. Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. Pertanto, nel caso descritto dal quesito il contribuente potrà utilizzare negli esercizi successivi la quota non compensata.

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Vi ricordiamo i NUOVI INCENTIVI della Legge di Bilancio 2021 : Piano Nazionale Transizione 4.0

Proroga e rafforzamento degli incentivi del Piano Transizione 4.0 esteso sino al 2022:
  • credito d’imposta beni materiali e immateriali generici e 4.0,
  • ricerca & sviluppo e innovazione,
  • formazione 4.0.
Importanti novità contenute nella Legge:
  • misure in vigore per gli investimenti di competenza 2021 e 2022
  • aumento delle aliquote agevolative, dei massimali di spesa, della tipologia dei costi ammissibili.
  • riduzione del periodo di compensazione
  • ampliate le spese agevolabili per il credito d’imposta formazione 4.0
  • ulteriori specifiche con riferimento a spese extra-muros ed intra-muros e quote di ammortamento
  • introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica per progetti di R&S e Innovazione, con lo scopo di assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

Ricerca & Sviluppo & Agricoltura

La legge di Bilancio 2021 (L. 78/2020) prevede la possibilità di usufruire del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo anche per le IMPRESE AGRICOLE INDIVIDUALI e le SOCIETA’ SEMPLICI ovvero soggetti titolari di reddito fondiario che rientrano nel CAPO II (TUIR).

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) individuava i soggetti beneficiari indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del «reddito di impresa». In questo modo la norma restringeva letteralmente la agevolazione ai soggetti rientranti nel capo VI del Tuir ed era preclusa per i soggetti titolari di redditi fondiari che rientravano nel capo II. Quindi le imprese agricole individuali e le società semplici rientrando nei redditi fondiari non potevano ambire al credito di imposta.

Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 il dato normativo resta sostanzialmente uguale ma non si fa più riferimento al reddito «d’impresa» ma «dell’impresa», quindi non rilevando il regime fiscale di determinazione del reddito, si può ritenere che dal 2021 il credito di imposta per ricerca e sviluppo competa anche a tutte le imprese che operano nel settore agricolo.

Resto al Sud: l’età massima estesa a 55 anni dalla Legge di Bilancio 2021

Resto al Sud, la Legge di Bilancio 2021 estende l’età massima da 45 a 55 anni.

Il comma 171 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 emenda la disciplina della misura, introdotta dal D.L. n. 91/2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), volta ad incentivare la nascita di nuove realtà imprenditoriali ad opera di giovani imprenditori nelle regioni del Meridione e, in particolare, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria), nei settori:

  • industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • turismo
  • attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)

La novità consiste nella possibilità di avere accesso all’incentivo fino all’età di 55 anni, ampliando così nuovamente, rispetto a quanto già previsto dalla Manovra 2020, la platea dei possibili beneficiari.

Resto al Sud copre il 100% delle spese, con finanziamenti che possono arrivare fino a:

  • a partire dal 19 luglio, 60.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione esercitata in forma individuale (l’importo originario di 50.000 euro è stato incrementato dalla legge di conversione del decreto Rilancio);
  • fino a 200.000 euro per le società composte da quattro soci.

Per tutte le iniziative imprenditoriali si prevede il 50% di contributo a fondo perduto e il 50% di finanziamento bancario agevolato. Anche quest’ultima è una delle novità introdotte in sede di conversione del decreto Rilancio, e si applica quindi dal 19 luglio 2020.